VERSO UN DIRITTO DEI NONNI A VEDERE I NIPOTI?

Simona Carandente

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    VERSO UN DIRITTO DEI NONNI A VEDERE I NIPOTI?


    Il conflitto madre-padre e il logoramento delle relazioni, producono serie conseguenze sugli affetti familiari. Il caso di una nonna che chiede di incontrare il nipotino. Di Simona Carandente


    La principale finalità del diritto vivente rimane quella, imprescindibile, di adattarsi alle diverse e variegate forme del vivere sociale, nelle più differenti accezioni e problematiche.
    Il legislatore dei nostri tempi, difatti, deve adattarsi al mutare dei costumi, delle convenzioni sociali, dello stesso concetto di famiglia, sempre più allargato, con conseguente necessità di doverne regolamentare anche aspetti che, solo qualche decennio fa, sarebbero sembrati inutili, o addirittura inimmaginabili.

    Quanti tra noi sono cresciuti senza il fondamentale apporto dei propri nonni, privandosi di quell’apporto di abbracci, sostegno, presenza costante nel proprio percorso di vita? Probabilmente pochi, se non addirittura pochissimi. Al giorno d’oggi invece, in uno scenario di rinnovato assetto dei rapporti sociali ed intrafamiliari, vi è stata addirittura la necessità di regolamentare e disciplinare il diritto dei nonni di far visita ai nipoti, spesso facile bersaglio dei logorati rapporti madre-padre, con enormi conseguenze sugli tutti gli affetti familiari ed in particolare di quelli con gli ascendenti.

    Qualche giorno addietro, una nonna affranta si è rivolta al legale, desiderosa di poter incontrare il proprio nipotino di dieci anni, figlio unico di una bellissima giovane donna, morta in giovanissima età a causa di un male devastante. Il bambino, alla morte della madre, veniva affidato al proprio padre naturale, che a fronte di un generico impegno di consentire alla nonna il diritto di visita se ne era, nel tempo, lavato le mani, adducendo una generica mancanza di volontà del bambino ad incontrarla.

    Tuttavia, si discute in dottrina ed in giurisprudenza se, in capo ai nonni, possa configurarsi un vero e proprio diritto soggettivo a mantenere vivi e costanti i rapporti con i propri nipoti, ovvero se questi possano vantare solamente un legittimo interesse nei confronti dei propri discendenti.
    La legge 54/06 è intervenuta a riformulare l’art. 155 del codice civile, sancendo tra l’altro il diritto del figlio minore a conservare rapporti significativi con i propri ascendenti, anche in caso di separazione dei propri genitori, ma lasciando comunque il dubbio sulla natura giuridica dell’istituto.

    In particolare il Tribunale di Napoli, con un’ordinanza del febbraio 2008, si è orientato nel senso di escludere che i nonni siano titolari di un diritto pieno ed azionabile nei confronti dei genitori dei minori, dovendo pertanto il diritto di visita, nei casi devoluti all’attenzione del giudicante, venire regolamentato dallo stesso, ed escluso solo nei casi in cui vi siano elementi ostativi.
    Nel caso di specie, il Tribunale per i Minorenni, sulla scorta del proprio orientamento giurisprudenziale ha rigettato il ricorso della nonna, rimettendo la questione al buonsenso tra le parti ed invitando il genitore superstite, in qualità di affidatario, a favorire gli incontri del piccolo con la stessa.

    Allo stato, in mancanza di un’apertura in tal senso, alla signora non spetterà che adire nuovamente il Tribunale per i Minorenni chiedendo la riapertura della procedura, tenuto conto che né gli assistenti sociali né il padre del piccolo si sono fatti, come richiesto dal giudicante, parte diligente rispetto all’impegno già assunto, volto a non far perdere al minore i legami con la propria famiglia di origine.


    Autore: Avv.Simona Carandente

     
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    Pernacchione sonoro e robusto "alla Bossi" (v. post. sulla "Multa" alle pirate-madri che sequestrano i figli e li mettono contro i padri in "Sentenze"...
    L'avvocatessa è in vena di raccontar favole?
    Quantunque ancora io non avessi ancora subìto l'esproprio proletario della potestà genitoriale, tanto un mio zio paterno quanto sua moglie (zia mia) sono morti in tarda età, SENZA NEPPUR AVERE AVUTO LA SODDISFAZIONE DI VEDERE - almeno una sola volta - MIO FIGLIO, che tanto anelavano di vedere poiché - con loro - da piccolo ebbi un gran canale "aperto", un rapporto "speciale" che, perdurando, avrebbero voluto poter coronare con la conoscenza di mio figlio...
    ...Invece NO!...

    E sono deceduti intorno ai 94-96 anni, SENZA POTER VEDERE il "mio" - per loro - "nipotino", figlio mio, figlio del "loro" nipote...
    ...E così anche per tutti i miei parenti, la mia "tata", TUTTI ignari di come e chi mio figlio sia, non avendolo mai incontrato, grazie al canagliume giudiziario che la pecoraia e figlia hanno innescato!!!...
    ...E questa, quindi, che va dicendo??? Ci prende per il culo??? Specula sull'altrui sofferenza???
    ...Ma vaff!!!!...
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