PROTOCOLLO D'INTESA TRA TRIBUNALE PER I MINORENNI E COMUNE DI ROMA-DIPARTIMENTO V

politiche sociali e della salute

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  1. FABYANA
     
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    1) Donna che non consente di essere nominata

    Dovrà essere rispettata la volontà della donna, senza condizionare la sua scelta, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con il bambino: potrà vederlo solo dietro sua richiesta, salvi i provvedimenti eventualmente emessi dal T.M. nel procedimento per la verifica dello stato di abbandono.

    Allo scopo è fondamentale la preparazione degli operatori dell'accoglienza del Pronto Soccorso che sono i primi a contattare la donna.

    1.a) SE DICHIARA IN MODO ESPLICITO AL MOMENTO DEL RICOVERO DI NON VOLER ESSERE NOMINATA
    Viste le circolari dell'Assessorato della Salvaguardia e cura della salute della Regione Lazio n° 39 e 43 del 1999 e loro successive integrazioni del 20/1/2000 e del 10/4/2003 riguardanti i flussi informativi ospedalieri, tutti i dati che potrebbero ricondurre all'identità della madre devono essere sostituiti con la dicitura "ANONIMA-ANONIMA", e se la donna è d'accordo si conservano in busta chiusa i dati anagrafici della donna o la fotocopia del documento d'identità. Tale busta verrà conservata in Direzione Sanitaria e, se non richiesta dalla donna al momento della dimissione, verrà eliminata dopo dieci giorni dal parto.

    Il consenso agli esami diagnostici e al trattamento sanitario della partoriente, ove previsto da una specifica norma di legge, va conservato nella sua cartella clinica. Tale consenso non deve essere necessariamente reso in forma scritta, ma la paziente potrà esprimerlo oralmente al personale ospedaliero. Quest'ultimo dovrà renderne testimonianza riportando sui moduli di consenso la seguente dicitura: "di fronte al sig./ra ........ , (ruolo ospedaliero) e sig./ra........ , (ruolo ospedaliero), la paziente (N° nosografico) acconsente a ....." Firma dei testimoni....

    A garanzia della salute del bambino è necessario registrare tutti i dati anamnestici materni (eventuali infezioni, decorso della gravidanza, malattie ereditarie, se gravidanza a rischio, ecc.) nonché effettuare alla partoriente tutti gli esami diagnostici indispensabili all'accertamento di patologie a trasmissione genetica.

    Qualora la donna non acconsentisse, le analisi che comunque dovranno essere effettuate al bambino sono: HIV, HBSAG, HACV, TORCH, VDRL, TPHA (e, ove necessario, ulteriori accertamenti diagnostici), senza ulteriori autorizzazioni o richieste.
    Sarebbe opportuno che la donna, venisse ricoverata in una stanza dove non vi fossero partorienti e puerpere.
    Si raccomanda che la denuncia di nascita da parte del personale sanitario ospedaliere non venga effettuata prima del 10° giorno dalla nascita del minore (e comunque non prima della dimissione ospedaliera della partoriente), in modo da concedere alla donna un ulteriore tempo di riflessione.

    1.b) SE LA DONNA NON NOMINATA MENTRE È ANCORA IN OSPEDALE CI RIPENSA E VUOLE RICONOSCERE IL BAMBINO
    Si restituisce alla donna la busta chiusa, precedentemente creata, contenente le sue generalità e si acquisiscono i dati della paziente mediante un documento di riconoscimento valido, modificando la cartella clinica. Tale variazione va comunicata sia al T.M. che all'Ufficio Tutela Pubblica del Comune di Roma. Contestualmente si consegna alla donna il certificato di assistenza al parto riportante i suoi dati.
    Nel caso in cui il T.M. abbia già adottato provvedimenti nel procedimento per la verifica dello stato di abbandono, la dimissione ospedaliera del minore avverrà in ottemperanza alle modalità stabilite dal T.M. successivamente al riconoscimento.

    1.c) SE LA DONNA CI RIPENSA DOPO LA DENUNCIA DI NASCITA EFFETTUATA DALL'OSPEDALE
    Se è già stata effettuata la denuncia di nascita da parte del personale sanitario ospedaliero, la donna sarà indirizzata al T.M., fermo restando il suo diritto di recarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune di Roma o nel proprio Comune di residenza per effettuare il riconoscimento.

    2) DONNA CHE DICHIARA CHE NON VUOLE RICONOSCERE IL BAMBINO DOPO AVER DATO LE PROPRIE GENERALITÀ

    2.a) SE LA DONNA DICHIARA LA VOLONTÀ PRIMA DELLA COMPILAZIONE DELLA CARTELLA NEONATALE

    II bambino verrà indicato come nato da "donna che non consente di essere nominata" e si seguirà l'iter procedurale delineato al punto 1.

    2.b) SE LA VOLONTÀ È DICHIARATA DOPO IL PARTO/DURANTE IL RICOVERO
    Viste le circolari dell'Assessorato della Salvaguardia e cura della salute della Regione Lazio n° 39, 43 del 1999 e loro successive integrazioni del 20/1/2000 e del 10/4/2003, deve essere garantita l'impossibilità di ricondurre il neonato alla madre naturale.

    Tutta la documentazione inerente le cartelle cliniche sia della madre che del neonato dovrà essere modificata seguendo le disposizioni di legge relative all'anonimato (registri di reparto, esami di laboratorio, etc.).

    Si invita pertanto a modificare i dati così come segue: se la donna non vuole apparire su alcun documento si provvederà a rendere anonima la cartella clinica e i dati informatici della paziente (con record "ANONIMA-ANONIMA") se la donna esprime la volontà di anonimato unicamente rispetto al neonato, si modificherà esclusivamente la cartella clinica dello stesso, eliminando ogni riferimento alla madre, carteceo od informatico, ed ogni eventuale collegamento alla sua cartella clinica.

    2.C) SE LA DONNA ESCE LASCIANDO IL NEONATO SENZA ESPRIMERE VOLONTÀ D'ABBANDONO
    Ribadendo il diritto del neonato ad avere un nome entro il decimo giorno dalla nascita (L. 27/5/91 N° 176, art. 7 - dichiarazione diritti del fanciullo, e decreto del 3/11/00 N° 396 art. 30 - regolamento dell'ordinamento dello stato civile), i reparti interessati avviseranno sollecitamente il Servizio Sociale o la Direzione Sanitaria ospedaliera.

    Il Servizio Sociale, o la Direzione Sanitaria ospedaliera, segnalerà tempestivamente al T.M. e all'Ufficio Tutela Pubblica la nascita del bambino e tenterà contestualmente di rintracciare la donna, nel più breve tempo possibile, attraverso richiesta scritta ai Vigili Urbani Gruppo NAE (Nucleo Assistenza Emarginati) competente per territorio.

    Qualora si riesca a rintracciare la puerpera si procederà a verificare la sua volontà riguardo il riconoscimento del neonato. Nel caso di non riconoscimento si seguiranno le modalità previste per "donna che non consente di essere nominata".
    Qualora non si riesca a rintracciare la donna:
    • la Direzione Sanitaria ospedaliera provvedere a segnalare agli organi della Polizia di Stato l'allontanamento dall'ospedale della madre con il solo scopo di conoscere la sua volontà riguardo il riconoscimento del neonato;
    • il Servizio Sociale, o la Direzione Sanitaria ospedaliera, aggiornerà il T.M e l'Ufficio Tutela Pubblica sull'evolversi della situazione. L'iter poi si differenzierà a seconda che la donna abbia portato via (punto 2.c.2) o meno (punto 2.c.1) il certificato di assistenza al parto.

    2.c.1) Se non ha portato via il certificato di assistenza i sanitarì che hanno assistito al parto consegneranno l'attestazione originale alla Direzione Sanitaria, che la conserverà in busta chiusa, e ne compileranno una nuova riportante la dicitura "donna che non consente di essere nominata ". Verrà effettuata la denuncia anagrafica possibilmente il 10° giorno dalla nascita o successivamente.
    Si precisa che la cartella clinica del neonato non può riportare il nome e cognome dello stesso fino alla formazione dell'atto di nascita come da premessa (vedi art. 451 Codice civile e art. 7 c.1 della Legge n. 176 del 27/5/91- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo - New York, 20/11/89). Tutta la documentazione sanitaria relativa ai dati materni verrà conservata in busta chiusa, assieme all'originale del certificato di assistenza al parto, presso la Direzione Sanitaria.

    2.c.2) Se la donna ha portato via il certificato di assistenza, non è rintracciabile e non risulta un riconoscimento anagrafico del neonato, verificato dal T.M. o dall'Ufficio Tutela Pubblica, il 10° giorno i sanitari che hanno assistito al parto effettueranno la denuncia di nascita con un certificato che riporti la dicitura "donna che non ha prestato il consenso ad essere nominata" e ne verrà data sollecita comunicazione al T.M. e all'Ufficio Tutela Pubblica.

    3) DONNA CHE NON PUÒ ESSERE NOMINATA PER DIFETTO DI ETÀ

    Non può essere nominata nell'attestazione di nascita la donna che partorisce e non ha ancora compiuto il 16° anno di età.
    L'attestazione di nascita, riportante nello spazio relativo ai dati della madre la dicitura "donna che non può essere nominata" non dovrà essere consegnato alla madre naturale o ai suoi familiari.

    Il personale di reparto avviserà tempestivamente il Servizio Sociale, o la Direzione Sanitaria ospedaliera, che deve provvedere a segnalare la nascita del minore al T.M.
    L'iter varierà in base alle seguenti casistiche:

    Se non c'è un padre che intende riconoscere il neonato:
    1. una figura sanitaria che ha assistito al parto effettuerà la denuncia anagrafica entro il decimo giorno
    2. se vi sono familiari si invieranno in T.M. per la richiesta di affidamento
    3. si rimarrà in attesa di disposizioni del T.M.

    Se vi è un padre che intende riconoscerlo che abbia compiuto i 16 anni ma non sia ancora maggiorenne:
    1. si consegnerà l'attestazione di nascita a lui che andrà all'Ufficio Anagrafe del Comune di Roma per effettuare il riconoscimento.
    2. si segnalerà la nascita del minore al T.M., comunicando generalità e recapiti del padre
    3. si indirizzeranno comunque i familiari (maggiorenni) e il padre al giudice del T.M. affinchè prendano gli opportuni contatti.
    4. il neonato potrà essere dimesso dall'Ospedale solo dopo disposizioni del T.M. in merito. A tal proposito si raccomanda al Servizio Sociale, o alla Direzione Sanitaria, di comunicare tempestivamente al T.M. la dimissibilità clinica del neonato, secondo le disposizioni dei sanitari curanti.

    Se vi è un padre che intende riconoscerlo che abbia compiuto 18 anni:
    1. si consegnerà a lui l'attestazione di nascita
    2. si segnalerà comunque al T.M. la situazione del minore e l'avvenuto riconoscimento
    3. il neonato verrà dimesso affidandolo al padre che lo ha riconosciuto, salvo diverse e sollecite disposizioni del Tribunale per i Minorenni.

    Si ricorda che qualora la donna infrasedicenne dichiari esplicitamente che anche al compimento del 16° anno d'età non intenda riconoscere il neonato, e non vi siano né padre né familiari che intendano prendersi cura del neonato, il Servizio Sociale, o la Direzione Sanitaria ospedaliera, dovrà relazionare al T.M. che valuterà la situazione dei minori ed emetterà i relativi provvedimenti cautelativi.

    In ogni caso l'attestato sostitutivo del certificato di assistenza al parto dovrà contenere la dicitura " donna che non può essere nominata".
    4) DONNA CHE NON CONSENTE DI ESSERE NOMINATA E CHIEDE LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITA'

    E' opportuno ricordare il caso in cui la donna avesse bisogno di un periodo ulteriore di tempo per riflettere sulla sua scelta.

    Il Servizio Sociale, o la Direzione Sanitaria ospedaliera, segnalerà tempestivamente al T.M. e all'Ufficio Tutela Pubblica la nascita del bambino e la richiesta della madre di un periodo di riflessione riguardo al riconoscimento del minore.
    La denuncia di nascita del bambino verrà effettuata presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Roma dai sanitari che hanno assistito al parto con una certificazione che riporti la dicitura "donna che non consente di essere nominata". Verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione anagrafica al T.M. e all'Ufficio Tutela Pubblica.

    Non appena possibile la madre verrà inviata al T.M. che deciderà in merito alla collocazione del bambino al momento della dimissione dall'ospedale.

    CARTELLA CLINICA DEL BAMBINO

    In tale documento è opportuno che vi siano quante più informazioni utili dell'anamnesi clinica materna nell'interesse della salute e cura del neonato, ma non dovranno comparire dati che possano ricondurre all'identità della madre naturale.

    DIMISSIONI DEL NEONATO NON RICONOSCIUTO

    Al momento delle dimissioni del neonato è importante la presenza del tutore delegato per la firma della cartella clinica a garanzia dell'anonimato della coppia individuata dal T.M.
    Si sottolinea l'importanza dell' incontro della coppia con il bambino in ospedale e la necessità quindi, che avvenga in situazioni quanto più accoglienti possibili, in locali riservati con tempi dedicati.

    L'identità dei coniugi dovrà rimanere sconosciuta all'ospedale pertanto la coppia deve essere identificata solo dal tutore delegato che la accompagnerà dopo aver ritirato il decreto di collocamento provvisorio al T.M.

    I sanitari dovranno dare alla coppia ogni notizia utile al fine della massima cura e salute del minore, fornendo anche il cosiddetto "cartoncino di dimissioni", dove saranno riportate le informazioni relative al decorso del parto, alle indagini cliniche effettuate durante il ricovero, etc. (tutte le notizie utili per il pediatra di base). Si ribadisce la necessità di non effettuare alcun riferimento ricollegabile all'identità della madre naturale.

    Qualora, eccezionalmente, il Tutore delegato non possa accompagnare, come di norma, la coppia in ospedale, al fine di non prolungare la degenza del bambino, potrà autorizzare l'Assistente Sociale della struttura a firmare la cartella per la dimissione del neonato

    Quando non sia possibile il passaggio diretto dall'ospedale in famiglia, il neonato, se dimissibile, verrà inserito a cura del Tutore delegato nel Centro Comunale per l'Infanzia o in altra casa-famiglia idonea in attesa di un futuro collocamento in una famiglia adottiva, sempre previo dispositivo del T.M.

    Qualora il Tutore delegato non possa essere presente al momento delle dimissioni, potrà autorizzare gli operatori della struttura che ospiterà il bambino a firmare la cartella clinica.

    Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo i seguenti allegati:
    A. scheda di segnalazione di neonato/a, da donna chenon consente di essere nominata
    B. scheda per l'iscrizione anagrafica del neonato/a
    C. scheda per la dimissibilità del minore
    C1. scheda per la comunicazione delle condizionisanitarie del minore.

    Roma, 29 ottobre 2007

    Firmato da:
    il Direttore del V Dipartimento del Comune di Roma
    il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma


     
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    09.12.08

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  3. francoroxy
     
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    L'importante è che si faccia tutto a desclusivo interesse della donna,non del minore.Poi dell'uomo neanche se ne sente parlare da lontano.E si perchè la donna il figlio se lo fa da sola,accalappia il pollo di turno,gli ruba il seme nel momento in cui lui è distratto(dall'orgasmo)e poi ha tutti i diritti di ritrattare oppure riconoscere oppure qualsiasi altra cosa su quell'esserino che ,molto cinicamente,la farà sentire realizzata come donna ed a cui,anche se è una demente incapace,potrà sempre insegnare qualcosa.Una avida gli potrà insegnare ad essere avido,una ladra ad essere ladro,un'egoista ad esserlo altrettanto.Andando avanti con questi modelli cosa ne potrà venire fuori.L'importante è che nessuno si occupi del padre,magari era l'unica fonte di reddito,magari era una persona onesta e morigerata senza scheletri nell'armadio se non quelli che gli ci aveva messo sua moglie.Non importa.Meglio delinquenti e ladri e spacciatori piuttosto che onesti e sereni e idraulici.Questo futuro non ha voce in capitolo.Non si odia per amore,mai BUONOTTIMAVITA :(cià):
     
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  4. alexa529
     
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    Very nice site!
     
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